L’ordinanza è stata estesa anche ad alcune zone della delegazione di Cornigliano. Prorogata fino al 30 settembre 2025 l’ordinanza firmata nel mese di luglio 2023 dal sindaco su proposta degli assessori alla Sicurezza e al Commercio per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti.
Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.
In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo (come da Regolamento comunale di polizia annonaria 1\2016 art.4) su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).
Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale n. 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.
L’ordinanza viene estesa anche nella zona di Cornigliano, all’interno dei perimetri definiti, comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:
L’ordinanza viene estesa anche nella zona di Cornigliano, all’interno dei perimetri definiti, comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:
• Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria;
• Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);
• Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo), Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);
• Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese).