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Bucci firma ordinanza antismog: il testo integrale con misure e divieti

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-59 DATA 23/02/2023

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE
DI PREVENIRE E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA.

23/02/2023 Il Sindaco
[Marco Bucci]

Documento firmato digitalmente

151 0 0 – DIREZIONE AMBIENTE

Schema Provvedimento N. 2023-POS-63 del 23/02/2023
ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE
DI PREVENIRE E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e
Transizione ecologica Matteo Campora,
RICHIAMATE:
– la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21 febbraio 2006 n. 4 con la quale è
stato approvato il “Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la
riduzione dei gas serra” dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come
“ZONA 1 – Agglomerato”;
– la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 10 giugno 2016 n. 536 che ha
successivamente aggiornato la classificazione della zona valutata sulla base dei dati di
monitoraggio del periodo 2010-2014 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 155/2010;
– il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed
istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria ambiente stabilendo, tra l’altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le
concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto,
benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).
– la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 12 “Norme in materia di qualità dell’aria e di
autorizzazioni ambientali”, che in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs 155/2010 ha
stabilito in capo alla Regione la competenza alla valutazione della qualità dell’aria ed ha
affidato ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione;

PRESO ATTO CHE:

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– ai sensi del sopracitato piano regionale il Comune di Genova, sulla base dei dati misurati dalla
rete di monitoraggio o stimati, è vincolato ad adottare interventi per il risanamento della qualità
dell’aria entro i termini di tempo fissati e basandosi sulle indicazioni strategiche fornite, al fine di
conseguire nel tempo sul proprio territorio il sicuro rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa
vigente;
– il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme degli inquinanti in argomento;
– l’inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile, che il traffico cittadino è una delle
sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti;
– con la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18 la Regione Liguria ha approvato le
“Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in
Regione Liguria” al fine di ridurre, nel territorio del Comune di Genova, le concentrazioni in aria
ambiente degli inquinanti più critici (biossido di azoto e ozono) e per il monitoraggio delle azioni
programmate;
– Il Comune di Genova è interessato dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 – attuazione della
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,
con riferimento ai valori limiti medi annui di NO2 – avviata dalla Commissione Europea contro
l’Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 – 2013 nelle zone in cui
non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti;
– Con DGC-2019-59 è stata approvata la proposta di interventi del Comune di Genova per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria contenute nel documento “linee di azione del
Comune di Genova per il risanamento e tutela della qualità dell’aria” e previste dal documento
“Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in
Regione Liguria” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18;
– le linee di azione, approvate con la DGC-2019-59, prevedono un’articolazione in fasi successive
in funzione anche del risultato che si otterrà dai vari step di applicazione;
– con DGC 2022-76 è stato approvato lo schema d’accordo tra la Regione Liguria e il Comune di
Genova per la realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria nel
Comune di Genova dove si prevede che il Comune introduca delle limitazioni alla circolazione
di alcune categorie di veicoli;
– le limitazioni introdotte con l’ordinanza 394 del 30/12/2022 non tengono conto di particolari
situazioni collegate:
– al trasporto delle persone che necessitano di cure mediche;
– alla necessità dei proprietari di autocaravan di utilizzare il loro mezzo per lo scopo
previsto dal loro allestimento;
– alle esigenze degli utenti commerciali connesse alla tempistica necessaria per l’acquisto
di nuovi mezzi;
– ai residenti del Comune di Genova che a causa dell’impossibilità dei concessionari di
autovetture di disporre di veicoli pronti per l’acquisto in tempi brevi benchè abbiamo

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finalizzato l’acquisto di un veicolo non soggetto alle limitazioni imposte da codesta
ordinanza si trovano nella situazione di non poter demolire il veicolo soggetto alle
limitazione dell’ordinanza;

DATO ATTO CHE:
– con Determinazione Dirigenziale n. 30/2017 del 05/12/2017 è stato approvato il bando
“Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria: acquisto di scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita- 15 dicembre 2017- 31
maggio 2018” terminato nel 2018 con il totale esaurimento dei fondi;
– Con Ordinanza 311/2019 del 25/9/2019 integrata con ordinanza 113/2020 il Comune di Genova
ha dato avvio alla fase 1 delle Misure Limitazione Traffico previste dall’allegato alla DGC-2019-
59;
– con Determinazione Dirigenziale n. 61/2019 del 26/09/2019 è stato approvato il bando
“concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria: acquisto di ciclomotori, motocicli e biciclette a pedalata assistita a seguito di
rottamazione di motoveicoli” prorogato fino al 30/4/2020;
– con Determinazione Dirigenziale n. 97/2022 del 15/12/2022 è stato approvato il bando
“Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria rivolti ai privati cittadini e alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi
titolari di partita iva ed agli Enti del terzo settore per acquisto di ebike, veicoli, motocicli e
cargobike” con scadenza al fine 2024 che mette a disposizione di imprese e cittadini una somma
di 17.799.250,00 euro per la sostituzione dei veicoli oggetto delle limitazione alla circolazione
veicolare;
– per cause indipendenti dalle volontà dell’amministrazione i concessionari di autovetture ad oggi
si ritrovano nell’impossibilità di disporre di veicoli pronti per l’acquisto in tempi brevi al fine di
soddisfare le richieste dei cittadini che hanno manifestato l’intenzione di sostituire il loro veicolo
oggetto delle limitazioni indicate nella presente ordinanza;
– che le consegne dei veicoli commerciali sono anch’esse fortemente allungate a causa della
situazione di scarsità di componentistica a livello mondiale;
– che la città di Genova è oggi oggetto di profondi investimenti nell’ambito della mobilità per il
miglioramento dei servizi erogati in termini di TPL e strutture di interscambio;
CONSIDERATO CHE
– come risulta dalla relazione di ARPAL “Valutazione preliminare dei superamenti dei valori
limite/obiettivo relativi all’anno 2020 rilevati dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio
della qualità dell’aria” allegata alla nota n. PG/2021/37919 di Regione Liguria anche nei primi 6
mesi del 2020 risulta superato il valore sulla media annuale di NO2 nonostante le limitazioni alla
circolazione veicolare dovute alla pandemia di COVID-19;
– come risulta dalla comunicazione di Regione Liguria nota n. PG/2022/30724 anche nel 2021
risulta superato il valore sulla media annuale di NO2;

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– nell’anno 2022 si conferma nel Comune di Genova il superamento del valore limite sulla media
annuale di NO2 in due stazioni orientate al monitoraggio del traffico veicolare come indicato
dalla nota n. 61801/at del 11/02/2023 di Regione Liguria;
Dato atto che il territorio cittadino risente negativamente delle emissioni prodotte dal locale porto,
come anche dalle emissioni derivanti dall’attraversamento di importanti arterie autostradali, nonché
dall’aeroporto;
Preso atto che dette significative componenti emissive, che incidono notevolmente
sull’inquinamento atmosferico, esulano dalle competenze della Civica Amministrazione;
Preso, altresì, atto che l’art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e
modificato con D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018 definisce le misure a tutela della pubblica
incolumità come l’insieme delle precauzioni adottate per preservare l’integrità fisica della
collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
Ritenuto pertanto necessario, al fine della tutela della salute pubblica, procedere
all’implementazione della seconda fase della misura di contenimento per le emissioni in atmosfera
dovute al traffico veicolare, estendendo il divieto di circolazione prescritto dalla precedente
ordinanza n. 311/2019 del 25/09/2019, come indicato nello schema d’accordo fra Regione Liguria e
Comune di Genova approvato con DGC-2022-76;
Ritenuto opportuno incentivare l’utilizzo del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello privato
prevedendone la gratuità per cinque anni per coloro che rottamano mezzi coinvolti dalla presente
ordinanza senza acquistare alcun nuovo mezzo in sostituzione;
Dato atto altresì che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da ing. Michele Prandi responsabile
del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente
provvedimento;
Con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del d. l.vo 267/2000;
VISTI
− l’Ordinanza Sindacale n. 311 del 25/09/2019;
− l’Ordinanza Sindacale n. 113 del 29/5/2020
− L’Ordinanza Sindacale n. 394 del 30/12/2022
−il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con
D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018;
− il D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i., in particolare per gli artt. 5 – 6 – 7;
− il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/ 18.8.2000;

ORDINA

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1) su tutto il territorio comunale:
lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

a partire dal 01/03/2023:
– il divieto di circolazione nell’AREA 1, individuata dalla planimetria e dalla descrizione
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella fascia oraria dalle 07.00 alle
19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:
autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a
Euro 3
ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0
ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1
veicoli commerciali ad alimentazione a benzina N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a
Euro 1
veicoli commerciali ad alimentazione a gasolio N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a
Euro 2

– il divieto di circolazione nell’AREA 2, corrispondente a tutto il territorio comunale, nella
fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti
tipologie di veicoli:
autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1
autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a
Euro 2
ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0
ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1

a partire: 1 luglio 2023
– i divieti già in vigore dal 1° marzo 2023 nell’AREA 1, individuata dalla planimetria e dalla
descrizione allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella fascia oraria dalle
07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì sono integrati con la seguente
ulteriore limitazione:
veicoli commerciali ad alimentazione a gasolio N1 categoria emissiva uguale a Euro 3
Sono esclusi dai divieti di cui sopra:

Documento firmato digitalmente

1. Veicoli il cui proprietario possa dimostrare di avere finalizzato il contratto di acquisto di

un veicolo non soggetto alle restrizioni di codesta ordinanza e che sia in attesa della con-
segna del veicolo da parte del concessionario;

2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o di-
messe da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o pre-
notazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere

sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata do-
cumentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e

l’orario (accompagnati da idonea documentazione);
3. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo;
4. gli autocaravan di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Genova per il solo tratto

che li conduca fuori dal territorio comunale e viceversa e autocaravan di proprietà di cit-
tadini non residenti nel Comune di Genova per il solo tratto che li conduca fuori dal ter-
ritorio comunale dal posto di rimessaggio autorizzato e viceversa;

5. veicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle;

6. autoveicoli alimentati a metano, GPL (di primo montaggio o successivo compresi gli au-
toveicoli a doppia alimentazione);

7. veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essen-
ziali;

8. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria presso le officine Autorizzate mu-
niti di prenotazione di revisione, limitatamene al percorso strettamente necessario;

9. gli autoveicoli, ciclomotori e motocicli inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici

regolarmente certificati ed in possesso del certificato di rilevanza storica. Possono circo-
lare anche gli autoveicoli, ciclomotori e motocicli che siano in attesa del rilascio del cer-
tificato dietro presentazione della richiesta di iscrizione al registro storico;

10. veicoli che debbano recarsi in autofficine e carrozzerie, muniti di documentazione atte-
stante la prenotazione e/o l’avvenuta riparazione, limitatamente al percorso necessario

nel giorno indicato nella documentazione stessa;

11. veicoli adibiti al trasporto disabili, muniti di contrassegno CUDE; e dei mezzi di associa-
zioni ONLUS che si occupano del trasporto di disabili nell’ambito delle proprie attività;

12. alla Direzione Mobilità e Trasporti di attuare le azioni necessarie alla definizione del si-
stema di incentivazione all’utilizzo del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello

privato prevedendo l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale per cinque anni a
favore di coloro che rottamano mezzi coinvolti e individuati dalla presente ordinanza
senza acquistare alcun nuovo mezzo in sostituzione;

Documento firmato digitalmente

DISPONE

– che, qualora il monitoraggio sulla qualità dell’aria evidenziasse un andamento
positivo/negativo le sopra descritte azioni potranno essere rimodulate e ridefinite
temporalmente e nei contenuti, attraverso specifico provvedimento in coerenza anche con le
linee di azione approvate con DGC-2019-59;
– L’abrogazione dell’Ordinanza Sindacale n. 311/2019 del 25/09/2019, dell’Ordinanza
Sindacale n. 113/2020 del 29/5/2020 e dell’Ordinanza Sindacale n. 394/2022 del 30/12/2022.

AVVERTE

– che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 14 e
dall’art. 7 comma 13 bis, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni, da parte
della Polizia Municipale e degli altri organi di controllo competenti.

MANDA

1. alla Direzione Mobilità e Trasporti per la segnalazione del divieto di cui alla presente
Ordinanza;
2. alla Direzione Polizia Locale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la
verifica dell’ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l’applicazione delle
sanzioni conseguenti;
3. alla Direzione Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con Regione e Arpal
l’andamento della qualità dell’aria relazionando periodicamente il Sindaco;
4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la
realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini;
5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il “Piano regionale di risanamento e
tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra”;
6. ad ASL3 Genovese ed ARPAL, per quanto di rispettiva competenza.

IL SINDACO
(Marco Bucci)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

Direzione Mobilità e Trasporti

Area Limitazione Circolazione

0 250 500 750 1000

Scala 1:15.000
Metri

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO
DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE
DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE
E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

METODO AREA UNICA CON ATTRAVERSAMENTI

PERIMETRAZIONE: Il perimetro dell’area è descritto dalla seguente sequenza di vie (o tratti di via). I tratti di
strada indicati risultano inclusi internamente al confine a meno che non sia specificatamente indicato. Tutte
le vie interne al confine sono da considerarsi facenti parte dell’area, ad eccezione di Via Terralba, Via Giulio
Barrili e Via Giovanni Torti che pertanto svolgono il ruolo di assi di attraversamento dell’area medesima.
Piazza Dinegro, esclusa – Via Bruno Buozzi, esclusa, Via San Benedetto, esclusa – Piazza del Principe,
esclusa – Via Fanti d’Italia – Via Adua – Via Alpini d’Italia – Via Antonio Gramsci – Piazza Caricamento – Via
della Mercanzia – Piazza Cavour, esclusa – Corso Maurizio Quadrio – Corso Aurelio Saffi – Via dei Pescatori,
esclusa – Via delle Brigate Partigiane (tratto da Via dei Pescatori a Rotonda 9 novembre 1989) – Rotonda 9
novembre 1989, esclusa – Corso Guglielmo Marconi, esclusa – Via Giuseppe Casaregis (da Corso Guglielmo
Marconi a Corso Buenos Aires) – Corso Buenos Aires (da Via Giuseppe Casaregis a Piazza Tommaseo –
Piazza Tommaseo ( ad esclusione del ramo tra Via Monte Suello e Via Francesco Pozzo) – Via Francesco
Pozzo (e contigua Rotonda Carlo Cereti, esclusa – Via Francesco Dassori, esclusa – Corso Aldo Gastaldi
(tratto da Via Francesco Dassori a Via San Martino – Via S. Martino (tratto da Corso Aldo Gastaldi a Via
Angelo Scribanti – Via Angelo Scribanti, esclusa, – Via Francesco Mosso (solo il ramo di collegamento a
Corso Europa in direzione Ponente) – Corso Europa, tratto tra Via Francesco Mosso e Via Antonio Pastore –
Via Antonio Pastore – Largo Rosanna Benzi – Viale Benedetto Quindicesimo (tratto da Largo Rosanna Benzi
a Via Antonio de Toni) – Via Antonio de Toni – Via Giambattista Marsano – Via Donghi (tratto da Via
Giambattista Marsano a Via Giovanni Torti, esclusa – Via Giovanni Torti (tratto tra Via Donghi e Piazza
Terralba), esclusa – Piazza Terralba (tratto tra Via Giovanni Torti e Via Terralba), esclusa – Via Filippo Casoni,
esclusa – Piazza Giovanni Martinez, esclusa – Via Pietro Toselli (tratto da Piazza Giovanni Martinez a Via
Michele Novaro), esclusa – Via Michele Novaro (tratto da Via Pietro Toselli a Via Carlo Varese), esclusa – Via
Carlo Varese, esclusa – Via Aurelio Nicolodi, esclusa – Corso Galliera (tratto tra via Aurelio Nicolodi e piazza
Carloforte), escluso – Piazza Carloforte, esclusa – Via del Piano, esclusa – Via Francesco Calì – Via Jean
Monnet (tratto da Via Francesco Calì a Via Bobbio) – Via Bobbio (tratto tra via Jean Monnet e via Angeli del
fango) – Via Angeli del fango – Piazzale Marassi, escluso – Via Rino Mandoli, esclusa – Piazzale Parenzo,
escluso – Ponte Federico Campanella, escluso – Via Leonardo Montaldo, esclusa – Largo Gaetano Giardino,
escluso – Via alla stazione per Casella (posta a quota topografica superiore), esclusa – Piazza dello Zerbino,
esclusa – Passo dello Zerbino, escluso – Via Bartolomeo Arecco, esclusa – Piazza Manin, esclusa – Corso
Carlo Armellini, escluso – Corso Solferino, escluso – Corso Magenta, escluso – Corso Paganini, escluso –
Piazza Goffredo Villa, esclusa – Corso Firenze, escluso – Corso Dogali (tratto da Coso Firenze e Corso Ugo
Bassi), escluso – Corso Ugo Bassi (tratto tra Corso Dogali e Via Ambrogio Spinola, escluso) – Via Ambrogio
Spinola, escluso – Via Napoli, esclusa – Ponte Don Acciai, escluso – Via Bari, esclusa – Largo S. Francesco da
Paola, escluso – Via Bologna, esclusa – Via Venezia, esclusa.

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